
Si comunica che con nota prot. n. 15249 del 27/06/2025 (di seguito allegata), la Direzione generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, a seguito delle recenti note dell’Ispettorato del lavoro che ribadiscono la mancanza di legittimità dell’anticipazione mensile del TFR in busta paga e considerato che l’art. 41 del vigente CCNL del lavoro domestico prevede che i datori di lavoro anticipino, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato, ha disposto che:
la quota del TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato, anticipata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore, potrà essere correttamente rendicontata e rimborsata nei limiti dell’importo del finanziamento annuale riconosciuto.

