IMU - Imposta Municipale Unica

Dal 1° gennaio 2020 l’imposta municipale propria o unica (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni previste dai commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019,
n.160 e s.m.i., la quale ha previsto l’abolizione dell’Imposta unica comunale
(IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al
Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella
“Nuova IMU”.

Responsabile del procedimento : Antonio Francesco Fontana
Recapito telefonico : 0781.6999324
Email : ufficio.tributi@comune.sangiovannisuergiu.ci.it

Visuale Aerea Centro San Giovanni Suergiu

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento rilevante ai fini della determinazione dell’imposta (il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni alla titolarità o utilizzo).

Entro il 30 giugno 2021 per le variazioni intervenute nell’anno 2020 occorre presentare la dichiarazione all’ufficio tributi del Comune di San Giovanni Suergiu.

 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. I modelli di dichiarazione (e le relative istruzioni) possono essere scaricati dal sito internet del Comune di San Giovanni Suergiu o, in alternativa, dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Si ricorda che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, ai fini dell’esclusione dal pagamento, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato, anche i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici vigenti.

Con la dichiarazione essi attestano il possesso dei requisiti richiesti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

 

 

Tra le categorie di immobili interessati vi sono:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (la dichiarazione deve essere presentata a pena di decadenza);
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (esercito, marina, aeronautica), forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza), forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia;
  • le unità immobiliari concesse in comodato gratuito aventi i requisiti previsti dalla legge 208/2015;
  • gli immobili esenti;

Si evidenziano di seguito, a titolo esemplificativo, altri casi di variazione che influiscono sul calcolo dell’imposta, per i quali il contribuente deve presentare apposita dichiarazione:

  • per attestare il possesso dei requisiti per l’applicazione della riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado;
  • per comunicare il diritto all’applicazione delle riduzioni di imposta del 25% e dell’aliquota agevolata, ove ne ricorrano i presupposti, per gli immobili locati a canone concordato;
  • per comunicare il diritto (e la cessazione del diritto) per l’agevolazione su fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati;
  • per comunicare il diritto per l’agevolazione per fabbricati di interesse storico e artistico;
  • per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all’agevolazione prevista per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  • per gli immobili assegnati dal giudice con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • per comunicare il diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata dell’unità immobiliare a uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE non locata;
  • per gli immobili oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione su aree demaniali;
  • per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all’esenzione dell’IMU;
  • per gli atti relativi alle aree fabbricabili, per i terreni agricoli divenuti area edificabile, per l’area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;

Modulistica

Versamenti

entro il 16 GIUGNO versamento in acconto

entro il 16 DICEMBRE versamento a saldo

Il versamento dell’imposta dovuta si effettua in due rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre. Qualora il versamento ricada nei giorni di sabato o domenica lo stesso si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Entro il 16 giugno può essere effettuato il versamento totale dell’imposta.

I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24indicando il codice comune G287.

Versamenti AIRE (residenti all'estero)

Per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell’IMU può essere effettuato con Bonifico Bancario. Per il Comune di San Giovanni Suergiu le coordinate su cui fare il bonifico sono le seguenti:

 

Banco di Sardegna – filiale di San Giovanni Suergiu

Paese
CIN
ABI
CAB
Conto
IT
37U
01015
86140
000065013832
CODICE BIC
BPMOIT22 XXX

Nella causale del versamento dovranno essere inseriti gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale del contribuente, indicazione dell’imposta versata, l’anno di riferimento, se si tratta di “Acconto” o “Saldo“.
La stessa metodologia di pagamento può essere utilizzata dal contribuente
residente all’estero al quale risulta notificato un avviso di accertamento
riguardante annualità precedenti. In questo caso, nella causale del versamento dovranno essere inseriti gli stessi i seguenti dati: il Codice fiscale del contribuente, il numero dell’avviso di accertamento, l’anno di riferimento.

Versamento omesso o tardivo

Chi non versa l’IMU, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato (art.13 d.lgs.471/1997). 

 

Per non incorrere nella sanzione prevista, il contribuente può spontaneamente decidere di mettersi in regola, utilizzando lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO. In caso di ravvedimento l’importo da versare comprende: importo dovuto a titolo dell’imposta, sanzione amministrativa nella misura ridotta, interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

 

Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta col medesimo codice tributo.

Codici Tributo

I codici tributo da utilizzare con modello F24 sono i seguenti (devono essere riportati all’interno del modello F24, “sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”):


Codici tributo per la quota da versare al Comune:

  • 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze;
  • 3913 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso
    strumentale;
  • 3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni (esenti);
  • 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili;
  • 3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati;

Codici tributo per la quota riservata allo Stato:

  • 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo
    classificati nel gruppo catastale D – STATO.